Seminario a tema
“Libri: la strada verso l'accessibilità”

 

Paolo Graziani - Associato Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" CNR - Firenze

"La legge Stanca e l'accessibilità dei testi."


1. Introduzione

L'accessibilità dei libri di testo scolastici rientra nel dominio di applicazione della legge 4/2004 (legge Stanca) "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (http://www.senato.it/parlam/leggi/04004l.htm). Infatti, l'art. 5 della legge afferma:

Art. 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Si può osservare che, in questo articolo, il comma 1 sarebbe sufficiente a collegare inequivocabilmente i libri di testo alla legge, essendo questi "strumenti didattici e formativi" per eccellenza. Manca magari il riferimento esplicito alla versione elettronica degli stessi ed a questo provvede il comma 2, ma lo fa in modo un po'equivoco, parlando di "strumenti didattici fondamentali", di fornitura alle biblioteche scolastiche, di convenzioni fra ministero e editori e di "disponibilità di bilancio". Questo potrebbe far sorgere qualche dubbio interpretativo ma, fortunatamente, l'orientamento generale sembra essere quello di riconoscere il diritto degli studenti disabili a ricevere copie elettroniche accessibili dei libri di testo, come degli altri materiali didattici.

Per dare applicazione all'art. 5 della legge, manca ancora però il decreto ministeriale con le norme tecniche per l'accessibilità dei libri di testo, come di altri strumenti didattici e formativi. Nei primi mesi del 2006 sono stati istituiti dei gruppi di lavoro, presso il CNIPA e presso il MIUR, i quali hanno messo a punto delle bozze di documenti con i requisiti di accessibilità dei documenti in formato elettronico, del software didattico, delle piattaforme di e-Learning e dei "Learning Objects". Tuttavia, a tutt'oggi, solo le bozze sui due ultimi argomenti sono visibili alla pagina http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/documentazione/strumenti_didattici/elearning_accessibile.htm. Il cambio di governo, con la conseguente riorganizzazione dei ministeri, ha di fatto rallentato questo processo, per cui il decreto applicativo dell'art. 5 della legge, con gli allegati tecnici costituiti dai citati documenti, non è stato ancora pubblicato.

Riguardo allo specifico tema dei libri di testo, il relativo gruppo di lavoro istituito presso il MIUR ha analizzato le problematiche connesse con la fornitura di copie in formato elettronico accessibile ed ha prodotto una lista di requisiti di accessibilità dei documenti in formato elettronico in generale. Nel seguito, si riassumono i punti principali di tale bozza di documento, con qualche commento.

 

2. Peculiarità dei testi scolastici

A differenza di un'opera letteraria, che normalmente si legge in modo sequenziale, un testo scolastico è caratterizzato da:

  • struttura (sezioni, capitoli, paragrafi, appendici);

  • note a piè di pagina e a margine;

  • figure e disegni;

  • riquadri;

  • grafi;

  • tabelle;

  • esercizi.

La fornitura del libro in formato elettronico accessibile e usabile efficacemente da uno studente disabile, specialmente se disabile visivo, presuppone quindi un lavoro di adattamento del testo in modo da non perdere contenuti importanti e funzionalità didattica. Questo problema è ben noto a chi si occupa di trascrizioni in Braille, ma non è sostanzialmente diverso per la versione elettronica .

La disponibilità del libro in un formato elettronico proveniente dalla casa editrice appare quindi una condizione necessaria ma non sempre sufficiente per assicurare che quel libro sia pienamente fruibile dallo studente disabile. Si può osservare però che più il formato elettronico da cui si parte è ricco di informazioni codificate sulla struttura e sui contenuti del libro e più si semplifica il lavoro di adattamento per l'utilizzatore finale.

L'esperienza maturata finora sulla fornitura di versioni elettroniche di testi scolastici da parte di editori ai centri di trascrizione Braille non consente tuttavia di individuare uno standard, neanche di fatto, del formato di queste versioni. Si va dal semplice file testo al PDF e, in molti casi, addirittura formati dei vari programmi di publishing delle tipografie. In mancanza di un accordo generale con gli editori non è possibile quindi stabilire i requisiti di transcodifica fra la versione elettronica di partenza e quella per l'utilizzatore finale. Il testo elettronico per l'utilizzatore può a sua volta essere realizzato in vari formati ed essere usabile tramite diversi programmi di consultazione. Il gruppo di lavoro sull'accessibilità dei documenti elettronici si è occupato quindi principalmente di definire i requisiti generali di accessibilità e fruibilità di questi strumenti didattici e formativi, a prescindere dai formati di partenza e di arrivo, lasciando a chi dovrà occuparsi di produrre le versioni per gli utilizzatori finali di individuare, caso per caso, l'adatta procedura per rendere il libro o documento conforme con tali requisiti. 

Occorre tuttavia premettere che non è possibile riportare in questa relazione la bozza completa di questi requisiti, sia per mancanza di autorizzazione da parte del ministero, sia perché la bozza messa a punto nel gruppo di lavoro deve passare al vaglio di vari organi ministeriali prima di assumere la sua forma definitiva e diventare l'allegato tecnico del decreto che dovrà essere emanato. Verranno quindi citati per sommi capi solo i criteri adottati ed alcuni dei principali requisiti previsti, in modo da far capire l'orientamento del lavoro svolto.

 

3. Sintesi dei requisiti di accessibilità dei documenti elettronici

Prima di tutto, sono state stabilite le connessioni con il D.M. 8/7/2005 riguardante i requisiti di accessibilità dei siti Web e degli strumenti hardware e software (http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm). In particolare, tenuto conto che fra i possibili formati di un libro elettronico ci sono anche quelli tipici delle pagine Web, è stato considerato opportuno stabilire un collegamento fra i requisiti di accessibilità dei documenti elettronici e quelli per le "Applicazioni basate su tecnologie Internet", già pubblicati. In altre parole, i documenti realizzati tramite grammatiche formali, con linguaggi descrittivi X/HTML, devono rispettare i requisiti dell'allegato A del D.M. 8 luglio 2005.

Analogamente, dato che i problemi di accessibilità delle interfacce utente sono comuni a tutti i programmi applicativi, anche l'interfaccia utente del programma necessario per visualizzare un certo documento in formato elettronico deve rispettare i requisiti dell'allegato D del D.M. 8 luglio 2005, come condizione necessaria.

Per quanto riguarda i requisiti generali, a prescindere dal formato, i punti salienti possono essere così elencati:

  • Separazione fra contenuti e presentazione di un documento;

  • uso di font standard;

  • Scelte di visualizzazione non ostacolate da vincoli di protezione;

  • possibilità di ingrandimento dei caratteri senza effetti di confusione nella presentazione;

  • libertà di scelta dei colori del testo e dello sfondo.

  • Didascalie esaurienti per le immagini;

  • chiaro inserimento della didascalia nella struttura del testo;

  • testo comprensibile anche se linearizzato mediante collegamento logico fra blocchi, colonne ecc..;

  • struttura chiara del testo (titoli, sotto-titoli, note, riquadri, didascalie);

  • i testi complessi devono contenere un indice che faciliti la navigazione.

  • possibilità di esportazione del testo anche in documenti non editabili;

  • possibilità di inserire testo in specifici campi di editing anche in documenti normalmente non editabili.

 

4. Cosa manca

Riassumendo, per rendere effettiva l'applicazione dell'art. 5 della legge Stanca, manca prima di tutto la pubblicazione del Decreto Ministeriale recante i requisiti tecnici sull'accessibilità e l'usabilità dei testi in formato elettronico, del software didattico, delle piattaforme di e-Learning e dei Learning Objects.

Manca poi un accordo con gli editori per la fornitura generalizzata dei libri di testo in formato elettronico, nonché sui requisiti di tale formato.

Inoltre, non essendo ipotizzabile al momento che siano gli editori della carta stampata a produrre la versione elettronica dei loro libri conforme ai requisiti di accessibilità sopra accennati, c'è da individuare chi dovrà assumere il compito della trasformazione del testo elettronico per assicurarne la piena fruibilità da parte degli studenti disabili. 

La conclusione è quindi piuttosto scoraggiante. Se a tre anni dall'approvazione della legge siamo ancora a questo punto, non c'è da essere troppo ottimisti su una soluzione in tempi brevi del problema.

 

5. Commenti generali 

Cerchiamo adesso di riprendere il discorso indipendentemente dagli aspetti applicativi della legge Stanca, ma piuttosto in relazione al punto di vista degli utilizzatori e degli operatori della scuola.

Il problema della versione elettronica accessibile del libro di testo viene normalmente posto come quello della trasformazione di un qualunque libro cartaceo, che acquistiamo in libreria, in un file, o insieme di files, usabili dagli studenti con varie necessità speciali. 

Secondo un diffuso luogo comune, il problema sarebbe risolto se si potesse disporre dei files originali degli autori del libro, cioè della versione del libro stesso nella fase precedente a quella della stampa su carta. Sappiamo però che per i testi scolastici le cose non stanno proprio così, poiché il problema resta comunque di non facile soluzione, sia dal punto di vista tecnico sia da quello politico.

Gli editori si arroccano sulla difesa del "diritto di autore", ritenendo pericolosa per la salvaguardia di tale posizione qualunque fornitura fuori controllo del testo in formato elettronico. Occorrerebbe un provvedimento forte per rendere obbligatoria tale fornitura, ma finora gli organi governativi non hanno mostrato la necessaria volontà politica di prendere una posizione risolutiva, da accompagnare alle necessarie garanzie.

Ma, ammesso e non concesso che, volontariamente o coercitivamente, si potessero ottenere i files dei libri, l'esperienza ci dice che questi raramente contengono il testo strutturato adatto alla lettura alternativa. Per come è organizzato adesso il processo di editing e di stampa dei libri, ciò che può essere fornito è tipicamente il libro in formato e codice del sistema di publishing della tipografia, di difficile completa conversione in un formato adatto agli studenti disabili. Se poi ci si riferisce ai disabili visivi, in particolare ai ciechi assoluti, neanche un testo elettronico ben strutturato è sufficiente a risolvere in pieno il problema, quando i contenuti non sono semplici testi, cosa rara quest'ultima in un testo scolastico. 

Da quanto risulta dall'applicazione dell'accordo fra la Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" di Monza e l'Associazione Italiana Editori (http://www.bibciechi.it/presentaz.htm#aie), i testi elettronici ricevuti dalla BIC da vari editori sono risultati, in molti casi, agli effetti della trascrizione Braille, di una utilità non molto superiore a quella delle versioni elettroniche degli stessi testi ottenute con scanner e un buon OCR da libri stampati.

Se poi si considerano i contenuti non testuali, come figure, grafici, espressioni matematiche, formule chimiche ecc…, la necessità di re-interpretazione del trascrittore riduce ulteriormente l'utilità della versione elettronica "povera".

Tutto ciò porta a concludere che, salvo rare eccezioni, sia che si parta dal testo stampato sia che si disponga della versione elettronica che va in tipografia, per arrivare ad una efficiente versione elettronica per lo studente disabile occorre l'opera di un mediatore che apporti al testo stesso una trasformazione ed un arricchimento non realizzabile con una procedura automatica.

Questo problema è ben presente per quanto riguarda la produzione di versioni Braille e registrate su cassetta dei libri di testo, data la lunga tradizione ed esperienza dei centri di trascrizione Braille e di registrazione di "libri parlati", mentre solo di recente si sta allargando l'orizzonte delle versioni elettroniche per altri tipi di disabilità che comportano difficoltà di fruizione del libro stampato.

Si può concludere quindi che, nella situazione attuale, le versioni elettroniche accessibili ed efficienti dei libri di testo difficilmente possono essere prodotte dagli stessi editori che producono la versione stampata ma che necessariamente si deve passare da servizi specializzati che provvedano alle necessarie strutturazioni e trascrizioni in forma alternativa delle componenti del libro non direttamente fruibili dal lettore con necessità speciali, come dimostrato nel caso del Braille. Questo però comporta ritardi nella disponibilità dei testi elettronici e costi di trascrizione non indifferenti.

 

6. Una ipotesi per il prossimo futuro

Proviamo ad ipotizzare un processo di sviluppo di un libro che non sia direttamente orientato alla versione stampata, ma che consideri quest'ultima solo come una delle possibili versioni, prendendo in considerazione anche tutte le possibili altre, da una versione multimediale online o distribuita su cd rom, alle versioni speciali Braille, vocali in mp3 ecc… Volendo dare una rappresentazione grafica di questo processo, l'origine del libro va vista come il centro di una stella, dalla quale si diramano tanti raggi che corrispondono alle versioni citate, ciascuna delle quali viene ottenuta con una opportuna trasformazione automatica, dato che il centro stella è costituito da un database che contiene tutta l'informazione necessaria per confezionare le diverse versioni.

Una tale versatilità del libro non è possibile partendo da un prodotto già specializzato, come la versione stampata e neanche da una versione elettronica già orientata alla stampa, priva di codifica di livello più alto, non necessaria per lo specifico scopo.

I moderni linguaggi descrittivi, ad esempio quelli della famiglia XML, permettono di codificare a livello semantico i singoli contenuti di un testo, rendendo fattibile il processo sopra accennato. Esistono linguaggi specifici per la matematica (MATHML), la musica (MUSICXML), la sincronizzazione multimediale (SMIL e perfino per la grafica (SVG).

In questa ipotesi, il processo di preparazione di un libro potrebbe essere organizzato come un sito web per il lavoro cooperativo, basato su uno speciale CMS che guidi l'autore ad introdurre il suo contributo completo di tutte le informazioni necessarie alla codifica ad alto livello, con procedure amichevoli.

Il gestore di un tale centro di produzione dei libri di testo sarebbe una nuova figura di editore, il quale potrebbe rivendere le varie versioni del libro ai vari utenti o distributori, come ad esempio ai tradizionali editori dei libri stampati, i quali avrebbero il compito di produrre le versioni classiche di libri di testo, insostituibile prodotto di pregio per la maggior parte degli studenti. Ma anche le altre versioni sarebbero prodotti vendibili sul mercato, in modo indipendente dalla versione stampata. Questa nuova figura di editore potrebbe non essere un imprenditore dell'editoria tradizionale, ma anche una figura giuridica di tipo cooperativo, formata da insegnanti ed altre figure professionali dell'educazione, magari sostenute dal Ministero dell'Istruzione.

La tecnologia è matura per permettere di compiere questo salto di qualità; la politica e l'imprenditoria forse un po' meno.

 


Paolo Graziani
Associato Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"
CNR - Firenze
p.graziani@ifac.cnr.it

 

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