Seminario a tema
“Libri: la strada verso l'accessibilità”

 

Maria Cristina Avallone - Avvocato

"Uguaglianza: il diritto alla diversita'."


Il poeta secondo i greci è colui che fa, colui che agisce!

I greci prima di noi in fondo avevano individuato il principio guida che governa l'intera disciplina del diritto d'autore che riconosce tutela giuridica solo all'opera che sia stata concretamente realizzata, esteriorizzata, mentre l'idea di per se è priva di tutela.

Ciò che invece è sottoposto a regole volte proprio alla tutela dell'idea è la sua realizzazione su un concreto supporto che ne consenta la diffusione e la divulgazione, ma è proprio in tale ambito che sorge il problema dell'effettiva accessibilità dell'opera ad ogni categoria di utente.

Non dico nulla di nuovo se ribadisco che non tutti guardiamo, leggiamo o ascoltiamo nello stesso modo, ma tutti allo stesso modo desideriamo conoscere.

L'accesso alla conoscenza indipendente, senza dover necessariamente ricorrere, a voci o occhi in prestito è oggi consentito a molti dall'applicazione della tecnologia ICT (Information Communication Technology), che tuttavia proprio nella sua immediata applicazione viene inevitabilmente coinvolta nel conflitto esistente tra diritto d'autore da un lato e diritto dell'utente al libero utilizzo dell'opera.

È tanto necessario, quanto complicato, garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari, nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. 

Certamente un sistema rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi, ha la funzione di garantire, alla creazione ed alla produzione culturale, le risorse necessarie alla loro diffusione preservando l'autonomia e la dignità di creatori, interpreti od esecutori.

Lo stesso Giuseppe Verdi fu promotore ante litteram del copyright.

La diffusione della conoscenza non può essere promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti, ma allo stesso tempo e con la medesima determinazione deve essere perseguito l'effettivo apprendimento della cultura rendendola di fatto accessibile a tutti autorizzando alcune indispensabili eccezioni o limitazioni nell'interesse di ogni tipo di utente.

In realtà sempre più spesso si tratta di un conflitto più formale che sostanziale, data l'accresciuta sensibilità delle diverse case editrici alla concreta e possibile fruibilità delle opere pubblicate ad ogni categoria d'utente, ma il conflitto formale, giuridico, se così vogliamo definirlo, esiste e la soluzione non può essere che politica e legislativa.

Tutti sappiamo che l'autore è titolare di una serie di diritti sull'opera pubblicata, innanzi tutto il diritto morale che gli appartiene a titolo originario e che è non solo esclusivo, ma anche imprescrittibile ed irrinunciabile, ma egli a titolo originario è altresì titolare di una serie di diritti così detti patrimoniali che la legge sul diritto d'autore elenca specificatamente:

  • il diritto alla riproduzione in più esemplari dell'opera;

  • il diritto di trascrizione dell'opera orale;

  • il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;

  • il diritto di comunicazione;

  • il diritto di distribuzione;

  • il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta;

  • il diritto di noleggio e di dare in prestito

I diritti patrimoniali, a differenza del diritto morale che è perpetuo, hanno una durata limitata essi si estinguono 70 anni dopo la morte dell'autore, sono tra loro indipendenti (art. 119 l.d.a.), e se pur esclusivi, possono essere ceduti dal detentore a titolo originario, cioè l'autore ad altri, in genere all'editore, che ne diventa a sua volta titolare esclusivo.

È proprio su tali diritti che si dirime il conflitto di cui accennavo prima ed è sul contemperamento di questi con l'interesse dell'utente ad un utilizzo appropriato del "prodotto" che il legislatore europeo è intervenuto con un invito ai paesi membri ad adeguarsi preoccupandosi che tale adeguamento avvenisse a livello legislativo in modo uniforme nei diversi stati; perché senza un armonizzazione, la produzione legislativa potrebbe generare differenze significative in materia di protezione dei diritti e di conseguenza anche restrizioni alla libera circolazione dei servizi e dei prodotti che contengono proprietà intellettuali con conseguente aumento della difficoltà di accesso.

Queste sono alcune delle considerazioni di base, che hanno portato alla promulgazione della cosiddetta direttiva enforcement sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la direttiva 29 del 2001 della Comunità Europea, recepita nel nostro ordinamento con il D. lgt. 9 aprile 2003 n. 68, e che ha apportato sostanziali modifiche alla legge 22 aprile 1941 n. 633 meglio conosciuta come l.d.a.

La direttiva stabilisce innanzitutto il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere originali o delle copie, ma allo stesso tempo prevede una serie di eccezioni al diritto d'autore, che consentano la riproduzione di u file nell'interesse del consumatore esclusivamente per uso privato, ma mai per fini direttamente o indirettamente commerciali.

Il comunicato dell'Unione Europea che accompagna la direttiva sul copyright, precisa che questa viene adottata nello spirito di incoraggiare lo sviluppo della Inforamtion Tecnology promuovendo l'applicazione del diritto al fenomeno internet.

L'art. 5 della direttiva conferisce la facoltà a ciascuno stato membro, di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione in alcuni casi prestabiliti e nei confronti di specifiche categorie.

Tra queste eccezioni il comma 3 lett. b) prevede la facoltà per ogni stato membro di disporre tale eccezione o limitazione quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap.

Il legislatore italiano ha accolto l'invito e nel recepire la direttiva europea ha inserito nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo, il 71 bis che ricalcando più o meno pedissequamente il dettato europeo stabilisce: Ai portatori di handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegati all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap

La riproduzione e la distribuzione eseguita a scopo di lucro, oltre i limiti prestabiliti dalla normativa e che dunque ecceda l'eccezione e la limitazione legislativamente prevista, continua ed essere assoggettata alla disciplina di cui agli art. 171 e seguenti della legge sul diritto d'autore, e cioè alla sanzione penale, sia che la riproduzione o diffusione avvenga per via telematica, (art. 171 l.d.a.), sia che sia televisiva, radiofonica, cartacea ecc. (art. 171 ter l.d.a.).

Rimane per i singoli utenti la difficoltà pratica di reperire materiale, rimane dunque una difficoltà più economica che ideologica, ma la vera uguaglianza, quella che passa attraverso il riconoscimento, l'accettazione ed il rispetto per ogni tipo di diversità, se può e deve partire da un contesto ideologico, non può arenarsi sul terreno della sua effettiva realizzazione.

La direttiva europea, davvero lungimirante da tanti punti di vista, ha previsto anche tale aspetto e nei suoi considerando ha rivolto agli stati membri l'ulteriore invito a farsi promotori di una mediazione tra utenti e i titolari dei diritti avviando uno studio volto alla previsione di nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti connessi.

La tutela di coloro a cui è demandata la produzione della cultura è il primo passo affinché questa possa crescere e nella sua crescita possa trovare la sua vera ragione di esistenza e cioè la divulgazione vera completa e diversamente uguale per tutti.

(Testo  non rivisto dall’autore)

 

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